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30 Jun
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Nuova normativa D1

giu 30, 2014
INFORMATIVA TARIFFA D1

La tariffa agevolata si può applicare esclusivamente quando il cliente, nella propria abitazione di residenza anagrafica, utilizza un sistema di riscaldamento a pompa di calore, con le seguenti caratteristiche:

  • sistema di riscaldamento unico a pompa di calore, cioè "un sistema formato da una o più pompe di calore (…); sono ammesse esclusivamente integrazioni da generatori di calore alimentati a fonti rinnovabili”. Nel caso in cui si verifichi la compresenza tra pompa di calore e caldaia tradizionale, non è possibile accedere alla tariffa D1, ma vi sono delle eccezioni: se la pompa di calore viene installata in sostituzione di un preesistente generatore di calore (a gas/gasolio), che viene mantenuto ad uso esclusivo di back-up per sopperire ad eventuali situazioni di emergenza.
  •  deve essere entrato in funzione non prima del 1° gennaio 2008;
  • le pompe di calore devono essere pompe di calore elettriche rispondenti ai requisiti prestazionali indicati nell'Allegato H del Dm 19 febbraio 2007 ("Decreto edifici") o, in alternativa, nell'Allegato 2 del Dm 28 dicembre 2012 ("Conto termico");

La delibera inoltre stabilisce che i clienti finali che intendono beneficiare della tariffa D1:

  • siano dotati di misuratore (contatore) elettronico telegestito installato e in servizio;
  • forniscano il proprio consenso all'effettuazione di verifiche e controlli anche presso la propria abitazione;
  • siano controparti di un contratto di vendita di energia elettrica con un venditore aderente.

Si possono presentare le richieste l’accesso all'agevolazione tariffaria tra il 1° luglio 2014 e il 31 dicembre 2015. Le tempistiche per l’accesso sono le medesime dell'applicazione della tariffa agevolata.

I venditori di energia elettrica del servizio di maggior tutela sono obbligati a offrire ai propri clienti la possibilità di aderire alla sperimentazione tariffaria, mentre i venditori del mercato libero possono valutare se offrire o meno questa possibilità ai propri clienti. Un elenco dei venditori del mercato libero che scelgono di aderire alla sperimentazione sarà pubblicato sul sito dell'Autorità per l’energia.

 

Ma quali sono i vantaggi economici assicurati dal passaggio alla tariffa D1?

Con la tariffa D1 ogni kWh viene pagato sempre uguale, indipendentemente dal volume di consumo annuo. In tal modo si evita il carattere “progressivo” tipico delle due tariffe domestiche obbligatorie attualmente in vigore (D2 e D3), che penalizzano i clienti con alti livelli di consumo annuo, quali possono essere quelli che impiegano pompe di calore elettriche.

La tariffa D1, invece, risulta tanto più vantaggiosa quanto più alti sono i consumi annui. In linea di massima, essa risulta maggiormente conveniente per contratti di fornitura con potenza impegnata superiore a 3 kW, mentre al di sotto di tale soglia occorre effettuare attente valutazioni.

 

Dalle analisi effettuate dall’Autorità per l’energia, si stima che:

  • per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all'unico contatore di casa, con potenza impegnata di 3 kW (tariffa D2), la D1 risulta più conveniente per consumi totali superiori a circa 4.500 kWh/anno; 
  • per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata all'unico contatore di casa, con potenza impegnata superiore a 3 kW (tariffa D3), la D1 risulta più conveniente per consumi totali almeno pari a circa 2.700 kWh/anno;
  • per chi oggi dispone di una pompa di calore allacciata a un contatore separato (tariffa BTA), la D1 risulta sempre più conveniente, qualunque siano i valori di potenza impegnata e di consumo annuo.

 

Link:

per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale http://www.autorita.energia.it/it/docs/14/052-14n&c.htm